IUC, IMU, TARI e infine TASI.

Si può fare facilmente confusione con tutte queste sigle. Vediamo però di fare un po’ di chiarezza, nello specifico parlando della TASI: cosa è, quando l’inquilino deve pagare la TASI, e in che misura.

TASI e paga

Roma si inchina all’efficacia espressiva veneta. Infatti, in dialetto veneto ‘tasi’ equivale a ‘Stai zitto’, rendendo ancora più chiara l’ineluttabilità di tale tassa.

A prescindere però dal dialetto di appartenenza,  la TASI è la tassa sui servizi indivisibili, ad esempio illuminazione pubblica e pulizia delle strade. In precedenza la copertura di questi servizi era a carico del bilancio pubblico, mentre oggi è a carico dei singoli comuni.

La TASI va pagata qualora si abbia possesso o detenzione, a qualsiasi titolo di “fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte o edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”

A differenza di altre tassazioni, il cui importo è più rigidamente definito, nel caso della TASI si è lasciata facoltà ai comuni di come applicare l’imposta (o se addirittura non applicarla).

Una tassa anomala

Si, perché a differenza dell’ IMU che a carico soltanto del padrone di casa, e dalla TARI che è solo a carico dell’inquilino (ad eccezione dei contratti inferiori ai 6 mesi), si tratta di una tassa che viene divisa tra proprietari ed inquilino, sulla base di regole ben precise e con valori percentuali diversi da comune a comune.

  • Inquilino: paga una percentuale che va dal 10% al 30% dell’importo complessivo calcolato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno di riferimento (2018)
  • Padrone di casa: il padrone di casa avrà a carico la restante parte, ossia dal 90% al 70% dell’importo totale.

Ma non è ancora finita, è necessario andare ancora più a fondo per inquadrare la ripartizione corretta.

Residenza ed esenzioni

A seconda che l’inquilino sia residente o meno nell’ appartamento, sono presenti diverse possibili situazioni:

  • Se l’inquilino è residente nell’appartamento, è esente dal pagamento della TASI : il proprietario paga sulla base di quanto stabilito dal comune. Questa esenzione tuttavia non è valida se la casa è di categoria catastale A/1 , A/8 A / 9 ed altri casi, in sostanza se si tratta di un’abitazione di lusso
  • Se l’inquilino non è residente nell’appartamento: la TASI andrà pagata in solido con il proprietario, secondo quanto stabilito dal comune (quindi forbice che va dal 10% al 30% per l’inquilino e dal 90% al 70% per il proprietario).
  • Se l’inquilino ha un contratto di breve durata, è esente dal pagamento della TASI : brevi sono le locazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. In questo caso l’importo è dovuto soltanto dal proprietario della casa.

Per quanto riguarda invece le esenzioni e gli sconti:

  • se l’immobile è locato a canone concordato la TASI dovrà essere pagata riducendo l’importo dovuto al 75%, con uno sconto del 25% dell’imposta.
  • Se l’inquilino è uno studente o un lavoratore fuori sede, non paga la TASI, anche se non ha trasferito la residenza.